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Isa delle farmacie per il periodo d’imposta 2024


L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 131055/E/2025, ha approvato i 172 modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti esercenti in via prevalente una delle attività economiche nei settori dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, per comunicare in sede di dichiarazione dei redditi i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2024.

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Tra i modelli approvati con il provvedimento è ricompreso anche il DM04U, utilizzabile dalle farmacie (“Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica” – codice attività 47.73.10), corredato dalle relative istruzioni.

Il modello è stato realizzato a seguito della prevista evoluzione biennale degli Isa, che ha costituito oggetto di approvazione da parte della Commissione esperti.

Federfarma, unitamente alla Fofi, ancora nel mese di dicembre 2024, aveva formulato proprie osservazioni e rilievi ai fini della predisposizione di un modello Isa per il biennio 2024-2025 il più possibile rappresentativo della realtà effettiva delle farmacie.

In particolare, le note specifiche della federazione erano state:

  • di non considerare strutturali alla normale attività svolta le prestazioni effettuate dalle farmacie relativamente al Covid-19 in quanto determinate dalla diffusione pandemica del virus;
  • di tener conto in tema di costo del lavoro degli incrementi retributivi dettati dal rinnovo del Ccnl per il personale dipendente delle farmacie, nonché di correlare tale variabile alla natura giuridica dell’impresa, siccome soprattutto con l’avvento delle società di capitali anche nel settore delle farmacie il ruolo di direttore responsabile sanitario è in diversi casi ricoperto da un farmacista abilitato con un rapporto di lavoro dipendente o libero professionale;
  • di poter indicare la circostanza in cui il titolare, imprenditore individuale o socio di società di persone riveste cariche nell’organizzazione di categoria, perciò contribuendo con un ridotto apporto lavorativo nell’ambito della farmacia di riferimento. Più in generale, secondo Federfarma, dovrebbe essere consentito di indicare la percentuale di lavoro anche del titolare unico (così come avviene per i soci) poiché per vari motivi egli potrebbe non lavorare sempre a tempo pieno a causa, ad esempio, di impegni istituzionali o per vecchiaia;
  • di poter inserire l’importo degli sconti effettuati alla clientela, affinché il dato possa essere considerato nel calcolo del punteggio fiscale, anche alla luce del fatto che essi risultano dal documento commerciale;
  • di poter inserire i dati delle vendite e-commerce tipicamente aventi un margine inferiore al normale.

Si tratta di rilevi fondati e ragionevoli che trovano reale riscontro nel settore.

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Al riguardo, le considerazioni e valutazioni dell’Agenzia delle entrate sono state, in ordine, le seguenti:

  • la riduzione della domanda di servizi connessi al Covid-19 è un fenomeno generalizzato che, in quanto tale, dovrebbe essere colto dai dati della fatturazione elettronica e delle liquidazioni periodiche Invero, anche per il fatto che la maggior parte dei servizi erogati dalle farmacie sono certificati con documento commerciale, il dato dei servizi Covid-19 pare difficilmente estrapolabile dalle comunicazioni obbligatorie;
  • la rilevazione degli effetti sugli indici “Ricavi per addetto” e “Valore aggiunto per addetto” indotti dall’eventuale rinnovo del Ccnl sarà possibile solo dopo aver acquisito le necessarie informazioni dai modelli Isa per il periodo d’imposta di riferimento. Pare di capire quindi che, sostanzialmente, per gli Isa dell’anno 2024 non si terrà conto dell’aumento del costo del lavoro;
  • la variabile “direttore responsabile sanitario” in correlazione con la natura giuridica dell’impresa è stata inserita nel Quadro E – “Dati per la revisione”, tuttavia, per ammissione della stessa Agenzia delle entrate, solo al fine di valutarne la significatività;
  • le politiche di sconto fanno parte delle consuete pratiche commerciali adottate dalle imprese; pertanto, gli Isa ne tengono conto su base statistica di settore. Ciò significa che non potranno essere considerati gli sconti effettivi praticati dalla singola farmacia;
  • l’informazione sulle vendite e-commerce è stata inclusa già nella versione precedente dell’Isa ed è riproposta anche per il prossimo biennio di applicazione 2024-2025. Anche sotto questo aspetto, quindi, non si profila alcuna novità positiva.

In conclusione, pare di poter affermare che a fronte delle considerazioni e criticità serie e concrete messe in luce da Federfarma e dalla Fofi, l’Agenzia delle entrate abbia adottato un approccio più che altro formalistico, con la conseguenza che nessuna delle osservazioni formulate è destinata ad avere un impatto concreto sulla pagella fiscale 2024.



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