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Artigiani e commercianti, dall’Inps le istruzioni per il bonus


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I giovani artigiani e commercianti, che s’iscrivono all’Inps per la prima volta nel 2025, possono scegliere tra due agevolazioni: versare i contributi ridotti alla metà per 36 mesi o versare i contributi ridotti del 35%, applicando il regime forfettario (se in possesso dei requisiti fiscali). Lo precisa l’Inps nella circolare n. 83/2025 illustrando la prima agevolazione, introdotta dalla legge n. 207/2024 (Manovra 2025). Per il nuovo incentivo, aggiunge l’Inps, la legge di bilancio 2025 non ha previsto una tutela ai fini pensionistici. Pertanto, si pagano meno contributi, la metà di quanto dovuto, ma di conseguenza si matura anche meno ai fini della pensione. Per fruire del nuovo incentivo va fatta domanda all’Inps. Un messaggio annuncerà il rilascio de modulo, ma, intanto, si possono pagare i contributi ridotti.

I beneficiari

L’agevolazione interessa chi s’iscrive, nel corso di quest’anno, per la prima volta, alla gestione previdenziale Inps degli artigiani ed esercenti attività commerciali. Consiste nella riduzione al 50% dei contributi dovuti, per la durata di 36 mesi. Riguardo ai beneficiari, l’Inps precisa che sono: titolari di ditte individuali e familiari con redditi d’impresa anche in regime forfetario; soci di società, persone o capitali; coadiuvanti e coadiutori familiari. L’agevolazione spetta se il lavoratore, avviata l’attività nell’anno 2025, l’abbia anche formalizzata, sia con l’iscrizione al Registro imprese sia all’Inps, nei termini di legge. Ad esempio, il soggetto che avvii l’attività il 20 dicembre 2025, avrà possibilità di fruirne presentando la domanda d’iscrizione al Registro imprese e all’Inps entro il 19 gennaio 2026.

L’agevolazione

L’agevolazione si applica soltanto all’aliquota Ivs, cioè solo ai contributi dovuti per la pensione (invalidità, vecchiaia, superstiti). Restano da pagare in misura piena il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, e, per gli iscritti alla gestione commercianti, il contributo destinato all’indennizzo per cessazione attività (cosiddetta rottamazione delle licenze).

Accredito dei contributi

L’agevolazione prevede che l’accredito della contribuzione versata ai fini pensionistici avvenga in misura proporzionale: si versa metà dei contributi dovuti e, quindi, si accumula anche metà ai fini della pensione. Il criterio vale sicuramente ai fini della «misura» della futura pensione, che è pari a una percentuale dei contributi versati. Ai fini del «diritto» alla pensione, cioè ai fini della maturazione del c.d. requisito dell’anzianità contributiva, invece, entro in gioco anche il reddito del lavoratore. Infatti, per avere l’intero anno 2025 valido come anzianità contributiva, il lavoratore deve versare i contributi almeno su 18.555 euro di reddito (è il c.d. minimale). Se il lavoratore versa metà dei contributi, si ritrova con l’anno 2025 «coperto» a metà, cioè per 6 e non 12 mesi ai fini del diritto alla pensione. Però, se ha un reddito di 37.110 euro (il doppio di 18.555 euro), versa metà dei contributi dovuti ma in misura corrispondente al minimale (18.555 euro) riuscendo così a ritrovarsi l’intero anno 2025 «coperto» (cioè, per tutti i 12 mesi) ai fini del diritto alla pensione.

Il regime forfait

Infine, l’Inps precisa che il lavoratore può scegliere se applicare la nuova agevolazione (con il pagamento contributi ridotti a metà per 36 mesi) o il regime forfettario, avendone i requisiti ai fini fiscali (con versamento dei contributi ridotti del 35%). Chi abbia già fatto la scelta per il forfetario (la domanda andava presentata entro il 28 febbraio scorso), può ritrattare la scelta e applicare la riduzione del 50% dei contributi. Al termine dei tre anni, potrà tornare al regime forfetario.

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