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Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Decreto Bollette: Misure per l’energia e sostegno famiglie


Articolo 1 Prevede per il 2025 un contributo straordinario di 200 euro sulle bollette elettriche per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro (stimati 8 milioni di nuclei, costo totale 1,6 miliardi). La gestione avverrà tramite PagoPa, con controlli affidati a Invitalia. Viene rinviata a un decreto la definizione degli elettrodomestici ad alta efficienza per il bonus elettrodomestici. Articolo 1-bis Estende la possibilità di essere membri delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) anche ad aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche per i servizi alle persone e consorzi di bonifica. Le PMI possono essere partecipate da enti territoriali. Articolo 1-ter Definisce le modalità per ottenere incentivi agli impianti delle CER che abbiano iniziato l’attività entro 150 giorni dal 7 dicembre 2023 (data del decreto CACER sugli incentivi all’autoconsumo diffuso di energia rinnovabile). Articolo 1-quater I crediti vantati dalla CSEA verso soggetti obbligati al versamento degli oneri di sistema sono assistiti da privilegio generale su tutti i beni mobili del debitore, ferme restando altre garanzie già previste. Articolo 2 Rinvia l’entrata in vigore del servizio di vulnerabilità per i clienti vulnerabili al termine del mercato a tutele graduali (non prima del 31 marzo 2027). Nel frattempo, resta il servizio di maggior tutela per chi non sceglie un fornitore. Previste ulteriori tutele: impignorabilità degli immobili dei vulnerabili per debiti condominiali energetici e garanzia di fornitura anche a chi non sceglie un fornitore alla fine delle tutele graduali. Articolo 3 Misure per ridurre il costo dell’energia alle imprese: 600 milioni al Fondo per la transizione energetica industriale (coperti da aste ETS), azzeramento per un semestre della componente ASOS per clienti non domestici in bassa tensione sopra 16,5 kW (beneficio stimato 800 milioni). ARERA monitora l’impatto dei costi e i dati ATECO delle imprese vengono trasferiti al SII. Articolo 3-bis Modifica la definizione di unità di produzione nel sistema semplice di produzione e consumo: produttori diversi possono non appartenere allo stesso gruppo societario, per favorire la concorrenza nell’approvvigionamento energetico. Articolo 3-ter Cambia la remunerazione della produzione da fonti rinnovabili, scollegandola dai prezzi di mercato tramite contratti per differenza a due vie tra GSE e produttori, con procedure concorsuali sia lato offerta (produttori) sia lato domanda (aziende consumatrici), regolate dal MASE. Articolo 3-quater Amplia la destinazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, includendo anche finanziamenti agevolati per la transizione energetica di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e strutture sanitarie/sociosanitarie senza fini di lucro convenzionate col SSN. Articolo 3-quinquies Prevede che il MASE possa stipulare nel 2025 una convenzione con il GSE per autorizzare sistemi di accumulo di energia da fonte rinnovabile, stanziando 750.000 euro. Articolo 3-sexies Estende le procedure amministrative semplificate già previste per gli impianti di accumulo elettrochimico anche agli accumulatori elettrici termomeccanici. Articolo 4 Destina l’eventuale maggior gettito IVA dovuto all’aumento del prezzo del gas a misure di sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, per contenere l’aumento dei costi di gas naturale ed energia elettrica. ARERA definirà le specifiche agevolazioni tariffarie. Articolo 4-bis Modifica il procedimento di autorizzazione per la realizzazione e modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, aggiornando il decreto legislativo n. 190/2024 . Articolo 4-ter Prevede una migliore remunerazione per interventi su impianti a fonti rinnovabili che comportino un aumento di potenza di almeno il 20%. Articolo 4-quater Rende prioritari, per la Commissione VIA-VAS, anche i progetti sottoposti ad autorizzazione unica statale per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per accelerare la realizzazione degli impianti e ridurre i costi per famiglie e imprese. Articolo 4-quinquies Incrementa le risorse del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo per aiutare piscine e impianti natatori energivori gestiti da associazioni e società sportive dilettantistiche a sostenere i costi energetici. Articolo 5 Introduce misure per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas sul mercato libero, con documenti tipo obbligatori e semplificazione dei corrispettivi nei contratti. ARERA può sanzionare le violazioni. Articolo 5-bis Riconosce la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze energetiche e di telecomunicazione, definendo ruolo, requisiti e modalità di certificazione, anche da enti esteri equivalenti. Articolo 6 Consente ad ARERA di applicare misure cautelari anche usando i poteri di controllo e sanzionatori già previsti. Prevede inoltre l’oscuramento dei siti di secondary ticketing in caso di mancato pagamento di sanzioni per almeno un milione di euro. Vengono anche chiariti i criteri di tassazione dei fringe benefits legati ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Articolo 7 Stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 1° marzo 2025.



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