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Definizione agevolata: ultimi giorni per la riammissione alla rottamazione quater


A pochi giorni dalla scadenza del 30 aprile 2025 per la presentazione
delle domande di riammissione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater), sono ancora
migliaia i contribuenti – tra privati, professionisti e imprese – che possono approfittare di questa
finestra temporale per rientrare nei benefici previsti dalla precedente richiesta di rottamazione. Ne
parliamo con il Dott. Antonio Coscia, Tributarista di riferimento in Italia per professionisti e PMI,
fondatore dell’innovativo servizio di contabilità online TieniConto.it ed autore del libro “Regime
Forfettario 2024 – Guida completa per Professionisti e Piccole Imprese”.

Dott. Coscia, quali sono le caratteristiche principali di questa misura?
“La riammissione alla definizione agevolata, introdotta dalla Legge n. 15/2025, di conversione del
DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), consente a tutti quei contribuenti che al 31 dicembre 2024 sono
decaduti dalla “Rottamazione-quater” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da
pagare, di essere riammessi alla stessa Definizione agevolata.
Presentando apposita istanza di riammissione entro il 30 Aprile 2025, il contribuente invia formale
richiesta di reintroduzione nel precedente piano di definizione agevolata dei carichi dovuti scegliendo
tra pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure fino ad un massimo di dieci rate
consecutive di pari importo, con scadenza, rispettivamente:

  • 31 luglio
  • 30 novembre
    per l’anno 2025, mentre per gli anni 2026 e 2027 le scadenze sono:
  • 28 febbraio
  • 31 maggio
  • 31 luglio
  • 30 novembre
    un’opportunità da non lasciarsi scappare assolutamente”
    Quali sono i vantaggi concreti per i contribuenti?
    “La Definizione agevolata o “Rottamazione-quater” prevedeva la possibilità per il contribuente di
    estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo affidati all’Agente della
    riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, versando unicamente le
    somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure
    esecutive e per i diritti di notifica. Venivano annullate tutte le somme dovute a titolo di interessi iscritti
    a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. La riammissione è molto vantaggiosa per i contribuenti
    poiché permette di pagare solo una parte dei debiti maturati in rate trimestrali e di continuare a
    beneficiare della sospensione delle procedure esecutive per tutto il periodo di validità del piano di
    rientro, nonché di poter richiedere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
    per poter ricevere rimborsi e pagamenti da parte della PA.”
    Come si presenta la domanda di riammissione?
    “La procedura è esclusivamente telematica e deve essere effettuata:
  1. Tramite il servizio online ‘Domanda di riammissione’ sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione in
    autonomia accedendo tramite SPID, CIE, CNS oppure affidandosi ad un intermediario fiscale abilitato.
  2. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2025
  3. Allegando tutta la documentazione richiesta, compreso l’eventuale provvedimento di sospensione

Al termine della procedura il sistema genera una ricevuta di avvenuta presentazione della
dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata che verrà ricevuta dal
contribuente tramite email”
Quali errori è importante evitare?
“I più comuni sono:

  • Presentare domanda per debiti non ammissibili
  • Omettere documenti necessari
  • Superare i termini temporali
  • Errare nell’indicazione dei codici identificativi”
    Cosa succede dopo la presentazione?
    “L’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà a:
  1. Verificare la completezza della documentazione
  2. Comunicare l’esito entro il 30 Giugno 2025
  3. In caso di accoglimento, emettere il nuovo piano di pagamento”

Fonti ufficiali: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/riammissione-alla-definizione-
agevolata/ambito-applicativo/

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