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agevolazioni INPS 2025 finalmente operative


Agevolazioni sui contributi INPS dovuti da commercianti e artigiani: pubblicata (finalmente) la circolare che rende operative le riduzioni contributive

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Ne avevamo parlato su queste pagine negli ultimi giorni con un approfondimento a firma di Sandra Pennacini e rilanciando un comunicato stampa dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, finalmente, è arrivata la circolare INPS che tutti gli artigiani e commercianti attendevano: finalmente è operativa la riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

L’agevolazione consiste nel taglio del 50% dei contributi INPS fissi e variabili (“eccedenti il minimale”) dovuti nei primi tre anni di attività dai nuovi artigiani e commercianti.

La circolare di fatto è arrivata quasi sotto scadenza, considerando che per chi ha avviato un’attività da gennaio in poi la prima scadenza per il pagamento dei contributi sarà il prossimo 16 maggio.

Soggetti beneficiari sono, in particolare, i seguenti:

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  • titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
  • soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);
  • coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.

I suddetti lavoratori devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
  • essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale;
  • aver avviato l’attività di impresa nel corso del 2025 e aver formalizzato l’iscrizione al Registro delle imprese e all’INPS entro i termini di legge (cfr. l’art. 2196 del codice civile e l’articolo 18, comma 6, della legge 340/2000). A titolo esemplificativo, un soggetto che avvia l’attività il 20 dicembre 2025 ha la possibilità di fruire della riduzione se presenta domanda di iscrizione al Registro delle imprese e alla gestione speciale autonoma entro il 19 gennaio 2026.

Mantenimento dell’agevolazione anche nel caso di variazione attività

In considerazione della ratio della norma, che è quella di agevolare i lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro autonomo in forma di impresa e si iscrivono alle relative gestioni speciali autonome, è riconosciuto

il diritto al mantenimento della riduzione contributiva sia nel caso in cui il lavoratore, successivamente alla prima iscrizione, cambi impresa e/o attività svolta che nel caso di variazione della gestione previdenziale di iscrizione (da Gestione artigiani a Gestione commercianti e viceversa), nonché in caso di temporanea cessazione dell’attività lavorativa ma sempre nel rispetto della continuità nella copertura contributiva che deve essere senza soluzione

Parimenti, la fruizione della riduzione contributiva è riconosciuta in caso di spostamento della sede dell’attività e di ogni altra variazione nella posizione anagrafica che non comporti la cancellazione da una delle due gestioni speciali autonome.

Calcolo dell’anzianità contributiva

La riduzione contributiva è facoltativa, anche perché chi ne fruirà si vedrà accreditati meno mesi di contribuzione.

In questo senso, ai fini dell’accredito della contribuzione versata, la norma prevede l’applicazione dell’articolo 2, comma 29, della legge 335/1995, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Diversamente, nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

Ad esempio, al soggetto tenuto alla sola contribuzione nei limiti del minimale di reddito, a fronte del pagamento di un importo di contributi calcolati a tariffazione ridotta che ammonta al 50% della contribuzione che sarebbe dovuta sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, viene accreditato ai fini pensionistici un corrispondente numero di 6 mesi.

Incompatibilità con altre agevolazioni

Per espressa previsione di legge, la misura in argomento è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota ovvero:

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  • la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
  • il regime forfettario previdenziale di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Come fare domanda per avere la riduzione dei contributi INPS

La domanda può essere presentata direttamente online dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.

Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l’esito dell’istanza.

L’INPS pubblicherà un successivo messaggio in cui sarà comunicato il rilascio di un modello di domanda di rinuncia al beneficio. L’esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa.

L’agevolazione contributiva rientra nel conteggio degli aiuti di Stato

L’agevolazione in trattazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti de minimis.

Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del citato regolamento è pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni.

Tale importo si pone, quindi, come limite all’applicazione della riduzione in argomento.

Riduzione contributi INPS artigiani e commercianti: istruzioni e come fare domanda
Circolare INPS numero 83/2025



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