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Il Decreto Bollette è legge: via libera definitivo del Senato


Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il DDL di conversione in Legge del Decreto Bollette (DL 19/2025), recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

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Fringe benefit veicoli aziendali in uso promiscuo (art. 6 c. 2-bis e 2-ter)

L’articolo 6, comma 2-bis, introdotto dalla Camera, interviene sull’applicazione dei criteri di tassazione dei cd. fringe benefits connessi agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, garantendo l’applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2024 ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel primo semestre del 2025 (fino al 30 giugno 2025). Il comma 2-ter, anch’esso inserito dalla Camera, reca le disposizioni finanziarie.

Vedi ancheNuovo regime fiscale per auto in uso promiscuo: salvi gli ordini 2024 del 15 aprile 2025.

Bonus elettrodomestici (art. 1)

Il comma 3-bis, aggiunto dalla Camera, interviene sull’iter di attuazione del cd. bonus elettrodomestici, previsto dalla legge di bilancio 2025, eliminando il riferimento alla nuova classe energetica B come soglia minima di efficienza per l’acquisto (e quindi per l’erogazione del contributo) e rinviando a un decreto interministeriale l’individuazione degli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica ai fini del corrispondente smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quello nuovo. Si prevede inoltre che la gestione dei contributi avverrà tramite la piattaforma informatica gestita da PagoPa, mentre le attività istruttorie, di verifica e controllo, saranno svolte da Invitalia: tali costi gestionali graveranno sui 50 milioni disponibili ai sensi della citata legge di bilancio, entro il limite del 3,8%.

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Il bonus elettrodomestici, fino a 200 euro, sarà erogato con sconto in fattura, verrà applicato direttamente al momento dell’acquisto e si potrà ottenere per i dispositivi di tutte le classi energetiche, a condizione che siano stati prodotti all’interno dell’UE. L’acquirente potrà giovare dell’agevolazione fiscale nei limiti del 30% del costo di acquisto del bene, per un importo non superiore ai 100 euro per ciascun prodotto. Tale limite viene innalzato a 200 euro se il nucleo familiare del compratore ha un ISEE inferiore ai 25.000 euro.
 

Vedi ancheBonus elettrodomestici: come cambia con il Decreto Bollette del 28 marzo 2025.

Disposizioni in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili (art. 4)

L’articolo 4 prevede che l’eventuale maggior gettito IVA derivante dall’aumento del prezzo del gas venga destinato a misure di sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall’aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti. Le maggiori entrate relative all’imposta sul valore aggiunto sono accertate, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, tramite decreto ministeriale. ARERA individuerà le specifiche agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale (art. 1)

L’articolo 1 dispone per il 2025 il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro (comma 1). Il contributo viene riconosciuto nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Ai fini di un impiego per le finalità di cui sopra, il comma 3 ha disposto la restituzione alla CSEA, entro il 10 aprile 2025, delle risorse dalla stessa già trasferite al GSE e già finalizzate alla salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, in relazione al meccanismo della vendita, da parte dello stesso GSE, del gas naturale da questi acquistato ai fini del suo stoccaggio attraverso prestito infruttifero statale con obbligo di restituzione. Tale meccanismo viene quindi contestualmente modificato dal comma 2, prevedendosi che – in luogo dell’obbligo di restituzione del prestito infruttifero da parte del GSE – entro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 dovevano essere versati all’entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla CSEA entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all’incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.

Promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili (art. 1-bis e art. 1-ter)

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L’articolo 1-bis, introdotto dalla Camera, estende la qualifica di socio o membro delle comunità energetiche rinnovabili (CER) alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale, agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, alle aziende pubbliche per i servizi alle persone e ai consorzi di bonifica; viene inoltre specificato che le PMI, già incluse nel novero di soggetti che esercitano poteri di controllo nelle comunità energetiche rinnovabili, possono anche essere partecipate da enti territoriali.                                                                                                                                       

Il successivo articolo 1-ter, anch’esso inserito nel corso dell’esame alla Camera, definisce le modalità di ottenimento degli incentivi previsti per gli impianti annessi alle comunità energetiche rinnovabili (CER), nel caso in cui essi abbiano avviato la propria attività entro 150 giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale che disciplina gli incentivi a favore delle configurazioni di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile (cd. decreto CACER). Lo stesso articolo, stabilisce inoltre che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il MASE aggiorni le regole operative approvate ai sensi del suddetto decreto.

Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese (art. 3)

L’articolo 3 si occupa delle misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese. In particolare, al comma 1 dispone la destinazione, per l’anno 2025, di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.



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