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Una panoramica su barriere architettoniche e obblighi del condominio


In questo breve approfondimento tracceremo alcune considerazioni in merito agli obblighi previsti per il condominio e i suoi amministratori in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, attraverso anche uno sguardo alla normativa, alla giurisprudenza e all’attualità.

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È balzata alle cronache, in questi giorni, la storia della giovane Naomi 27 anni, disabile dalla nascita, sulla sedia a rotelle, residente in un palazzo popolare nel Casertano. Da circa 10 anni porta avanti una battaglia in solitaria per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel suo condominio, privo di un ascensore.  “Dal 2016 ad oggi – ha raccontato alla testata web ‘Edizioni Caserta’, che ha reso noto per prima, il caso– ho segnalato innumerevoli volte la mia situazione. Solo nel 2018 sono venuti a fare un sopralluogo per valutare l’installazione di un ascensore, poi il silenzio assoluto. Nessuna risposta, nessuna azione concreta.

Il diritto alla mobilità, sancito dalla Costituzione e dalle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche, in questo caso, trattandosi di uno stabile di edilizia popolare, sembra scontrarsi con una burocrazia sorda e lenta. Se si trattasse invece di un edificio privato, diversamente, ci sarebbero una serie di obblighi del condominio che dovrebbe rispettare le normative che obbligano all’eliminazione delle barriere architettoniche.

La normativa

Il principale riferimento è la legge n. 13/1989, la prima norma a fissare regole per garantire l’accessibilità negli spazi comuni dei condomìni, non unicamente riferita alle persone con disabilità, ma anche a coloro che manifestino più generalmente problemi di mobilità anche per ragioni anagrafiche o difficoltà fisiche momentanee. Negli anni seguenti ci sono state altre leggi che sono intervenute a modificare e ampliare il perimetro di queste disposizioni. La legge n. 67/2006 ne è un esempio e protegge le persone disabili da discriminazioni fuori dall’ambito lavorativo. La 67/2006 può essere applicata, secondo l’art.2, a tre principali forme di discriminazione verso le persone disabili:

  1. Discriminazione diretta che si configura ne momento in cui una persona con disabilità riceva un trattamento peggiorativo, a livello legale o pratico, rispetto a una persona senza disabilità.
  2. Discriminazione indiretta, quando regole, criteri o comportamenti si manifestano solo apparentemente in maniera neutrale, ma nella realtà pongono la persona disabile in una posizione di inferiorità o di svantaggio rispetto a tutti gli altri.
  3. Molestie, quando comportamenti sgraditi e indesiderati agiti ‘contro’ un portatore di disabilità siano responsabili di paura, umiliazione o disagio ai suoi danni.

Barriere architettoniche e obblighi del condominio

Le barriere architettoniche, possono configurarsi sia come una discriminazione diretta che come una indiretta, trattandosi di elementi fisici-strutturali che ostacolano e rendono difficil la vita quotidiana di un cittadino disabile, arrecandogli uno svantaggio e un impedimento nella vita di tutti i giorni, negli spostamenti e nell’accesso a servizi, spesso necessari. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17138/2023, ha chiarito che ostacolare l’accessibilità di un edificio, seppure si tratta di una abitazione privata e non un ufficio o luogo pubblico, può costituire discriminazione indiretta, proprio come previsto dall’art. 2 della legge n. 67/2006.

Per questo motivo, il condominio ha l’obbligo di eliminare le barriere architettoniche che limitano la libertà di movimento e può farlo, secondo l’art. 1120 cod. civ. attraverso una deliberazione assunta dall’assemblea del condominio purché risulti votata dalla maggioranza dei presenti, che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.  Se non si raggiunge questa maggioranza è possibile che anche un singolo condomino possa decidere la rimozione delle barriere, a patto che proceda all’intervento a proprie spese.

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L’obbligo a realizzare opere architettoniche immaginate già in fase progettuale prive di barriere si basa sui principi di dignità umana e diritto alla salute riconosciuto all’interno della nostra Costituzione, all’art. 32 che fa riferimento sia alla salute fisica che a quella psichica.

Le agevolazioni per la rimozione delle barriere architettoniche

Proprio dal riconoscimento di come la rimozione delle barriere possa concretamente aiutare le persone disabili a vivere pienamente la propria vita sociale il decreto legge n. 212/2023 ha introdotto agevolazioni tributarie per la rimozione delle barriere architettoniche.

Seppure rispetto al passato risulta ridotto e in parte limitato l’elenco delle tipologie di opere per le quali è previsto il diritto all’agevolazione massima del 75%, vi ritroviamo comunque tutte le principali tipologie di strumenti atti, appunto, a superare ostacoli e barriere importanti nella vita quotidiana delle persone con disabilità. Possono beneficiare dell’aliquota massima del 75% l’installazione di scale, la realizzazione di rampe, il montaggio di ascensori ed il posizionamento di montascale e piattaforme di sollevamento.

Se riteniamo di essere stati discriminati, oppure qualcuno che conosciamo sia stato discriminato, per la protezione in giudizio possiamo fare riferimento all’art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011, modificato dal D.Lgs. n. 149/2022. Il Tribunale competente sarà quello del domicilio della persona che denuncia la discriminazione, e funge da foro esclusivo. Le azioni che possiamo compiere sono diverse, è possibile chiedere un risarcimento per danni non patrimoniali, oppure chiedere al giudice di far porre in atto misure che eliminino gli effetti della discriminazione, nello specifico l’abbattimento delle barriere architettoniche pianificato e in una forma e in un tempo stabilito dal giudice stesso. Il giudice, infine, è libero di far adottare qualsiasi soluzione ritenga valida a rimuovere le conseguenze negative per la persona discriminata, anche se non è un provvedimento espressamente previsto dalla legge.



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