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Bonifiche, chiarimenti Ministero su limiti ad inquinanti > ReteAmbiente


Milano, 17 aprile 2025 – 16:01

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Danno ambientale e bonifiche (Prassi)

(Francesco Petrucci)

Parole chiave Parole chiave:

Danno ambientale e bonifiche |

Limiti / Soglie

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Per stabilire quali valori limite degli inquinanti si applicano all’obbligo di bonifica di un’area va accertato, secondo il MinAmbiente, quale attività è effettivamente svolta nel sito, senza guardare alla classificazione urbanistica formale.

 

Sono numerosi i chiarimenti dati dal Ministero dell’ambiente nella risposta ad interpello 14 aprile 2025, n. 71143. La normativa sulle bonifiche (articolo 240, Dlgs 152/2006) prevede che superate in un’area le concentrazioni di determinate sostanze inquinanti (note come “concentrazioni soglia di contaminazione” o “Csc”) è obbligatorio per il responsabile dell’inquinamento effettuare i primi interventi di contenimento. Le soglie sono diverse a seconda della classificazione urbanistica dell’area. Più rigorose per l’area “residenziale/verde“, meno stringenti per quella “commerciale/industriale“. Per capire quali limiti si applicano, il Ministero suggerisce guardare non tanto alla denominazione del luogo attribuita dalla normativa edilizia quanto stabilire quale sia l’uso effettivo di quel sito.

 

Se invece nell’area oggetto di bonifica si intende realizzare un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, per il Ministero dell’ambiente le misure di concentrazione di inquinanti da considerare sono quelle meno ferrei previste per i siti ad uso “commerciale/industriale”, ai sensi del Dl 181/2023. Stessi limiti meno pesanti, chiosa il Ministero, nel caso di interventi su strade e relative pertinenze inquinate.

 

Infine, il MinAmbiente precisa chi paga per le attività volte a determinare i “valori di fondo”, cioè le concentrazioni di inquinanti presenti in un sito prima della bonifica. Se sono chieste dal privato, i costi sono a suo carico. Se sono svolte su impulso dell’Ente pubblico, gli oneri economici competono a quest’ultimo (che potrà addebitarli al responsabile della contaminazione).

documenti di riferimento

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

Risposta ad interpello MinAmbiente 14 aprile 2025, n. 71143

Danno ambientale e bonifiche – Inquinamento di un sito – Interventi di caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica – Obbligatorietà – Decorrenza – Superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) delle matrici ambientali dell’area – Articolo 240, Dlgs 152/2006 e allegato 5 alla Parte IV del Dlgs 152/2006 – Applicazione dei livelli previsti per le aree residenziali e a verde pubblico e privato o per le aree commerciali e industriali – Riferimento alla classificazione urbanistica dell’area come individuata dagli strumenti urbanistici dell’Ente territoriale – Esclusione – Riferimento all’effettivo uso che viene fatto del sito – Sussistenza – Realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili in un sito oggetto di bonifica – Valori delle concentrazioni soglia contaminazione – Applicazione di quelli relativi alle aree commerciali e industriali ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 7, del Dlgs 181/2023 – Sussistenza – Caratterizzazione delle strade e relative pertinenze – Applicazione dei valori delle Csc relativi alle aree commerciali e industriali – Sussistenza – Attività volte a determinare le concentrazioni di inquinanti presenti in un sito prima della bonifica – Costi delle attività – Attribuzione rispettivamente al privato o all’Ente pubblico che le richiede – Sussistenza – Possibilità per l’Amministrazione pubblica di porre le spese a carico del responsabile della contaminazione – Sussistenza – (Risposta ai sensi dell’articolo 3-septies del Dlgs 152/2006)

Dl 9 dicembre 2023, n. 181

Disposizioni urgenti per la promozione delle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese energivore e norme in materia di End of waste dei materiali di dragaggio e rifiuti radioattivi



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