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Bonus donne e giovani: adottati i decreti di attuazione


Nuovamente pubblicati, in una nuova versione, nel sito per l’attuazione del programma di Governo, i due decreti interministeriali attuativi dei bonus giovani e donne.

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Già a marzo vi era stata infatti una pubblicazione che aveva sollevato non poche polemiche per l’applicazione delle misure solo per le successive assunzioni, tali decreti erano stati cancellati.

A questo shock era seguita una fase di “discussione” con l’Unione Europea per cercare una definizione delle misure di agevolazione.

Con queste nuova pubblicazione su sito, che dovrà comunque essere approvata dalla Corte dei conti, si è cercato di dare attuazione alle regolamentazioni europee cercando in ogni caso di garantire l’applicazione della misura per il periodo promesso.

Possiamo anticipare che il tentativo ha portato a un risultato incompleto, definendo, all’interno della stessa misura, comportamenti differenti che potremmo collegare, tecnicamente, alla definizione di esonero per una parte e di sgravio contributivo per l’altra.

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Con l’adozione del decreto attuativo previsto dall’art. 22 DL 60/2024, convertito dalla L. 95/2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha nuovamente definito i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo per l’assunzione stabile di giovani, nell’ambito del Programma nazionale “Giovani, Donne e Lavoro 2021–2027”.

Ricordiamo che l’agevolazione si traduce in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), per un importo massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore. Tale beneficio ha una durata massima di 24 mesi e si applica alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Un trattamento rafforzato è previsto per le assunzioni in alcune regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), dove il limite mensile dell’incentivo sale a 650 euro. Tuttavia, anche in questo caso, l’agevolazione non può eccedere il 50% dei costi salariali, secondo la definizione contenuta nel Reg. 651/2014 e la stessa potrà, e qui abbiamo la grande differenziazione, essere attivata solo successivamente alla domanda.

Requisiti esonero giovani

I lavoratori destinatari dell’incentivo devono:

  • non avere compiuto 35 anni alla data dell’assunzione;
  • non essere mai stati impiegati a tempo indeterminato;

Il decreto prevede anche la portabilità dell’esonero per lavoratori che siano stati già assunti a tempo indeterminato presso altri datori di lavoro che abbiano beneficiato solo parzialmente dello stesso incentivo.

Non possono accedere alla misura:

  • i rapporti di lavoro domestico;
  • i contratti di apprendistato;
  • le imprese in difficoltà economica ai sensi del Reg. UE 651/2014;
  • i datori che abbiano ricevuto aiuti di Stato da restituire per effetto di decisioni della Commissione europea.

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Oltre ai requisiti anagrafici e contrattuali, per accedere all’esonero è necessario che il datore di lavoro:

  • sia in regola con gli obblighi contributivi e normativi;
  • non abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti l’assunzione;
  • non proceda al licenziamento del lavoratore agevolato o di lavoratori con le medesime mansioni nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, pena la revoca del beneficio.

Le domande per usufruire dell’incentivo devono essere presentate all’INPS esclusivamente in modalità telematica, prima dell’assunzione del lavoratore per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno. La gestione delle domande costituisce la grande modifica attuata rispetto alla precedente versione del decreto.

In sostanza l’incentivo ha la seguente applicazione in merito al periodo di assunzione:

Requisiti

Misura

Assunzioni

Giovani under 35 primo rapporto indeterminato

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

100% con massimale di €500 mensili per 24 mesi

Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025

Giovani under 35 primo rapporto indeterminato in aziende del mezzogiorno

100% con massimale di €650 mensili per 24 mesi

Successive alla domanda d’incentivo

L’istanza deve essere presentata per entrambe le tipologie d’agevolazione e deve contenere i dati dell’impresa e del lavoratore, la tipologia contrattuale, la sede di lavoro e la retribuzione prevista.

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Una volta ricevuta la domanda, l’INPS riserva le risorse necessarie per l’erogazione dell’incentivo e assegna un termine perentorio di dieci giorni entro cui il datore deve procedere all’assunzione. L’istituto provvede inoltre alla verifica dei requisiti e alla quantificazione degli importi spettanti, tenendo conto delle risorse disponibili e dei vincoli di spesa previsti.

Sul punto sarà in ogni caso necessaria una Circolare INPS ed il lancio della specifica domanda; l’INPS avrà anche il compito di inviare trimestralmente una rendicontazione sull’andamento della misura ai ministeri competenti. Al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto dal legislatore, l’INPS interromperà l’accoglimento di nuove domande, dandone tempestiva comunicazione.

Bonus donne

Contemporaneamente, sempre sul sito relativo all’attuazione del programma di governo, con la medesima attenzione alle possibili rettifiche alla misura ancora possibili, è stato pubblicato il decreto interministeriale riguardante il Bonus donne.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha quindi firmato un Decreto attuativo che rende operativo uno degli strumenti attesi sin dal 2024 in ambito occupazionale: l’esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di donne disoccupate, noto anche come “Bonus Donne”.

Questa misura, introdotta dall’art. 23 DL 60/2024, e successivamente convertito dalla L. 207/2024, si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di coesione europee, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027 e con l’Accordo di partenariato europeo.

L’esonero è rivolto esclusivamente ai datori di lavoro privati che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, procedono con assunzioni a tempo indeterminato di donne in specifiche condizioni:

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  • donne disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti in Italia: in questo caso, l’agevolazione copre un periodo massimo di 24 mesi.
  • donne impiegate in settori e professioni caratterizzati da un’alta disparità di genere, secondo quanto previsto dal Reg. UE 651/2014 e definito annualmente con apposito decreto: in questo caso, la durata dell’esonero si riduce a 12 mesi.

È inoltre prevista l’agevolazione per 24 mesi per le donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni del Mezzogiorno che rientrano nella Zona Economica Speciale (ZES), in questo caso però la possibilità di fruizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea arrivata il 31 gennaio 2025. Tale misura, secondo quanto previsto dal decreto, spetta solo per le assunzioni effettuate dopo la domanda d’incentivo.

In sintesi:

Requisiti

Misura

Assunzioni

Donne disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti

100% con massimale di €650 mensili per 24 mesi

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025

Donne impiegate in settori e professioni caratterizzati da un’alta disparità di genere

100% con massimale di €650 mensili per 12 mesi

Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025

Donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni del Mezzogiorno (ZES)

100% con massimale di €650 mensili per 24 mesi

Successive alla domanda d’incentivo

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L’esonero consiste nella riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice assunta. Restano esclusi i premi INAIL e resta ferma l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche.

È importante sottolineare che:

  • l’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributive, ma è compatibile con le deduzioni fiscali previste in caso di nuove assunzioni dal D.Lgs. 216/2023.
  • non si applica a rapporti di lavoro domestico o apprendistato.
  • è escluso per le imprese considerate in difficoltà o soggette a recuperi di aiuti di Stato.

Inoltre per l’accesso al beneficio l’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto, cioè deve portare a un aumento effettivo del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

I datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva.

L’eventuale licenziamento della lavoratrice incentivata o di un’altra con qualifica analoga, entro 6 mesi dall’assunzione, comporta la revoca del beneficio e la restituzione degli importi già fruiti.

Fonti: Decreto “Bonus Donne” e Decreto “Bonus Giovani” (come pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per il Programma di Governo)



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