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il parere del Consiglio di Stato


Il Dottor Luca Leccisotti analizza, in questo approfondimento, una recente sentenza del Consiglio di Stato, la numero 648/2025, che si occupa di fornire chiarimenti in materia di subappalto e obblighi dichiarativi.

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Introduzione: il subappalto nel D.Lgs. n. 36/2023

Il subappalto rappresenta un istituto chiave nella disciplina degli appalti pubblici, disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha reso sempre più stringenti i controlli sulle modalità di affidamento di parti dell’appalto a soggetti terzi, in particolare per garantire la trasparenza e la qualificazione degli esecutori. Tuttavia, la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 648/2025, ha chiarito che l’assenza della dichiarazione di subappalto nel Documento di gara unico europeo (DGUE) non costituisce, di per sé, motivo di esclusione automatica, qualora sia comunque dimostrata la volontà dell’operatore economico di avvalersi di tale istituto attraverso altri atti di gara.

Il principio di adattabilità delle norme sul subappalto e il ruolo della lex specialis

Il Consiglio di Stato ha sancito che le disposizioni sul subappalto possono essere adattate e rimodulate dalla lex specialis, nel rispetto delle previsioni generali del Codice degli Appalti. Questo principio, strettamente connesso al concetto di risultato introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 36/2023, impone un’interpretazione teleologica della disciplina, incentrata sul raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e affidabilità, più che sulla rigidità formale degli adempimenti dichiarativi.

Nel caso in esame, la stazione appaltante aveva ricevuto e valutato le dichiarazioni di disponibilità dei subappaltatori, consentendo di esercitare i poteri di controllo previsti dall’art. 119, comma 4. La mancata indicazione nel DGUE è stata quindi qualificata come un mero errore riconoscibile, non idoneo a pregiudicare la legittimità dell’aggiudicazione.

Il principio del risultato e la flessibilità dell’obbligo dichiarativo

L’interpretazione del Consiglio di Stato è coerente con la giurisprudenza recente in tema di subappalto necessario, la quale mira a valorizzare l’effettiva volontà dell’operatore economico, come desumibile dall’insieme degli atti di gara, senza che sia richiesta una dichiarazione formalmente separata (Cons. Stato, V, n. 1793/2024; V, n. 1743/2024; V, ord. n. 4736/2024).

L’art. 119, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023 prevede che al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto, il subappaltatore debba trasmettere una dichiarazione attestante l’assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti. Tale previsione, secondo il Consiglio di Stato, è del tutto sovrapponibile alle dichiarazioni presentate in fase di gara dall’aggiudicatario, confermando la correttezza della sua ammissione.

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Implicazioni operative per le stazioni appaltanti

L’orientamento del Consiglio di Stato ha importanti ricadute pratiche per le amministrazioni aggiudicatrici, che dovranno considerare i seguenti aspetti:

  1. Verifica sostanziale della volontà di subappaltare: l’assenza della dichiarazione nel DGUE non comporta automaticamente l’esclusione, se la volontà di avvalersi del subappalto è desumibile da altri atti di gara.
  2. Maggiore attenzione alla redazione della lex specialis: le stazioni appaltanti devono definire in modo chiaro gli obblighi dichiarativi, evitando di richiedere formalità eccessivamente rigide.
  3. Necessità di un controllo più ampio sui requisiti del subappaltatore: il momento cruciale per la verifica della regolarità del subappalto rimane quello dell’autorizzazione ex art. 119, comma 4.

Conclusioni: un’interpretazione più elastica e conforme alla logica del nuovo Codice

La sentenza n. 648/2025 rappresenta un’importante conferma del principio di proporzionalità e ragionevolezza nell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici. Il Consiglio di Stato ribadisce che il formalismo non può prevalere sulla sostanza, soprattutto quando vi sono elementi documentali che confermano la piena legittimità della volontà di subappaltare.

Questo orientamento è pienamente in linea con la logica di semplificazione e digitalizzazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che punta a ridurre il contenzioso e a favorire un’interpretazione orientata al raggiungimento del miglior risultato possibile per la pubblica amministrazione.



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